Whistleblowing
Si definisce whistleblower il soggetto che segnala comportamenti illeciti o violazioni di normative di cui è testimone all'interno dell'organizzazione o azienda, pubblica o privata, dove lavora, collabora o opera. La traduzione più diffusa in italiano del termine “whistleblower” è "segnalatore".
Per “Segnalazione” si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico, nei principi di controllo interno, oltre che nelle policy e/o norme aziendali. Ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1 del TUB, la segnalazione deve riguardare ogni atto o fatto che possa costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria - intendendo come tale quella disciplinata dall’articolo 10 commi 1, 2 e 3 del TUB - nonché ogni sospetto che si sia verificata o che si possa verificare ogni altra violazione relativa all’attività di raccolta del risparmio (ad esempio, la vendita di prodotti o servizi bancari), di esercizio del credito (ad esempio, la concessione di finanziamenti o crediti di firma), finanziaria (ad esempio, la prestazione di servizi di investimento) nonché ogni violazione relativa ad attività connesse o strumentali a quella bancaria. La segnalazione, anche se anonima, deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l’accertamento sui fatti contestati. Inoltre, il segnalante ha l’obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.
La Banca Popolare di Fondi, capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Fondi, ha dato attuazione a quanto previsto:
- dal Decreto Legislativo 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti (ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’art. 6) in tema di segnalazioni all’Organismo di Vigilanza e
- dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."
La Banca opera nel rispetto dei principi di legalità e correttezza previsti dal proprio Codice Etico, nel più ampio contesto rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 (il “Modello 231”).
In tale quadro etico e normativo la Banca fornisce protezione in ordine alla riservatezza della loro identità, ai sensi della normativa in tema di protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679) ai dipendenti e ai soggetti esterni (business partners, collaboratori, consulenti, soci) che, a tutela dell’integrità della Società, abbiano a presentare segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, situazioni che possano arrecare danno o pregiudizio alla Società, come una frode, un rischio generico o una situazione potenzialmente pericolosa rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del D. Lgs. 24/2023 che, in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate.
Le segnalazioni hanno per oggetto:
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea (art 325 TFUE);
- atti e omissioni riguardanti (art 26, par 2 TFUE) la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di:
- Concorrenza;
- Aiuti di Stato;
- Imposte sulle società.
- atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni Ue di cui ai punti 3,4 e 5.
I comportamenti oggetto di Segnalazione hanno le seguenti caratteristiche:
- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto alla violazione medesima;
- possono riguardare una richiesta di violazione o l’induzione a commettere una violazione;
- sono idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale.
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza.
Il canale di segnalazione whistleblowing NON è destinato alla gestione di reclami/lamentele, richieste di natura commerciale o controversie relative al rapporto di lavoro, per i quali occorre far riferimento agli altri canali previsti.
CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO:
La segnalazione può essere trasmessa tramite la piattaforma informatica accessibile al seguente link:
- canale per la segnalazione (anche anonime) di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo): https://digitalroom.bdo.it/BancaPopolareDiFondi
La procedura informatica archivia i dati in forma criptata e protetta e garantisce sempre l’assoluta riservatezza dei dati del Segnalante, la confidenzialità delle informazioni fornite dallo stesso e l’anonimato nei casi previsti dalla normativa. Una volta inoltrata la Segnalazione tramite la procedura messa a disposizione, il Segnalante ha la possibilità di verificare in qualsiasi momento, accedendo nuovamente alla procedura, la conferma di ricezione della segnalazione, lo stato di avanzamento della pratica, e le eventuali richieste di approfondimenti e/o di ulteriore documentazione a supporto.
Il Segnalatore deve fornire tutti gli elementi utili a consentire alla Banca di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
- I contatti del segnalante, che vengono acquisiti in fase di registrazione al portale. Le segnalazioni di violazioni delle disposizioni antiriciclaggio possono invece essere effettuate in forma anonima;
- Area della Banca alla quale si riferisce la segnalazione;
- Principali parti o soggetti coinvolti;
- Motivi per i quali la condotta è illecita;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- L’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- La specifica se i fatti oggetto di segnalazione siano già stati comunicati ad altre autorità/ soggetti interni e/o esterni alla Banca;
- L’indicazione sull’esistenza di un eventuale interesse privato da parte del segnalante, collegato alla segnalazione.
La gestione delle segnalazioni è affidata all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.231/2001 o, nel caso di interesse in conflitto, dall’Internal Audit.
CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO:
É possibile effettuare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell’ente, solo se al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:
- Il canale di segnalazione interna non è attivo;
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Di seguito è fornita l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali che segnalano illeciti.