Whistleblowing

Si definisce whistleblower il soggetto che segnala comportamenti illeciti o violazioni di normative di cui è testimone all'interno dell'organizzazione o azienda, pubblica o privata, dove lavora, collabora o opera. La traduzione più diffusa in italiano del termine “whistleblower” è "segnalatore".

Per “Segnalazione” si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico, nei principi di controllo interno, oltre che nelle policy e/o norme aziendali. Ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1 del TUB, la segnalazione deve riguardare ogni atto o fatto che possa costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria - intendendo come tale quella disciplinata dall’articolo 10 commi 1, 2 e 3 del TUB - nonché ogni sospetto che si sia verificata o che si possa verificare ogni altra violazione relativa all’attività di raccolta del risparmio (ad esempio, la vendita di prodotti o servizi bancari), di esercizio del credito (ad esempio, la concessione di finanziamenti o crediti di firma), finanziaria (ad esempio, la prestazione di servizi di investimento) nonché ogni violazione relativa ad attività connesse o strumentali a quella bancaria. La segnalazione, anche se anonima, deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l’accertamento sui fatti contestati. Inoltre, il segnalante ha l’obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.

La Banca Popolare di Fondi, capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Fondi, ha dato attuazione a quanto previsto:

La Banca opera nel rispetto dei principi di legalità e correttezza previsti dal proprio Codice Etico, nel più ampio contesto rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 (il “Modello 231”).

In tale quadro etico e normativo la Banca fornisce protezione in ordine alla riservatezza della loro identità, ai sensi della normativa in tema di protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679) ai dipendenti e ai soggetti esterni (business partners, collaboratori, consulenti, soci) che, a tutela dell’integrità della Società, abbiano a presentare segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, situazioni che possano arrecare danno o pregiudizio alla Società, come una frode, un rischio generico o una situazione potenzialmente pericolosa rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del D. Lgs. 24/2023 che, in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate.

Le segnalazioni hanno per oggetto:

I comportamenti oggetto di Segnalazione hanno le seguenti caratteristiche:

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza.

Il canale di segnalazione whistleblowing NON è destinato alla gestione di reclami/lamentele, richieste di natura commerciale o controversie relative al rapporto di lavoro, per i quali occorre far riferimento agli altri canali previsti.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO:

La segnalazione può essere trasmessa tramite la piattaforma informatica accessibile al seguente link:

La procedura informatica archivia i dati in forma criptata e protetta e garantisce sempre l’assoluta riservatezza dei dati del Segnalante, la confidenzialità delle informazioni fornite dallo stesso e l’anonimato nei casi previsti dalla normativa. Una volta inoltrata la Segnalazione tramite la procedura messa a disposizione, il Segnalante ha la possibilità di verificare in qualsiasi momento, accedendo nuovamente alla procedura, la conferma di ricezione della segnalazione, lo stato di avanzamento della pratica, e le eventuali richieste di approfondimenti e/o di ulteriore documentazione a supporto.

Il Segnalatore deve fornire tutti gli elementi utili a consentire alla Banca di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

La gestione delle segnalazioni è affidata all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.231/2001 o, nel caso di interesse in conflitto, dall’Internal Audit.

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO:

É possibile effettuare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell’ente, solo se al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

Di seguito è fornita l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali che segnalano illeciti.

Documenti istituzionali