BPF Informa

30 novembre 2018

Comunicazione alla clientela

SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI INTESTATI A SOGGETTI RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, TOSCANA, SARDEGNA, SICILIANA, VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

 

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018.

 

CONTENUTI DELL'ORDINANZA

  1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 1° ottobre 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

 

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione avrà durata fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’inabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Sarà possibile richiedere la sospensione dell’addebito: 1) dell’intera rata ovvero 2) della sola quota capitale di cui all’operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca. A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l’opzione 1) gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno spalmati nel piano di ammortamento al ripristino dello stesso.

Qualora si scelga l’opzione 2) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

 

MODALITA' DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta, presentata presso le filiali Banca Popolare di Fondi, dai soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni danneggiati, relativi agli edifici distrutti inagibili o inabilitati, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.