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30 dicembre 2011

Decreto legge 201/2011 - Limite di 1.000 sull'utilizzo di contante e titoli al portatore

La legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30.12.2015), ha apportato modifiche all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 231/07. In particolare, è stabilito che:

E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille.

Si evidenzia che rimangono invariate le seguenti disposizioni in materia di non trasferibilità di assegni e di libretti di deposito:

IL PERSONALE DELLE NOSTRE FILIALI È A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI.