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Decreto legge 201/2011 - Limite di 1.000 sull'utilizzo di contante e titoli al portatore
La legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30.12.2015), ha apportato modifiche all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 231/07. In particolare, è stabilito che:
E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille.
Si evidenzia che rimangono invariate le seguenti disposizioni in materia di non trasferibilità di assegni e di libretti di deposito:
- Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.
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