Trasparenza
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la Banca ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui la Banca abbia gestito operazioni o servizi, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Giovanni Lanza n. 45, 04022 Fondi, tel 0771/5181, fax n. 0771/510532, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata a/r o in via informatica, alla casella di posta reclami@bpfondi.it, o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.
Ai fini della puntuale trattazione degli stessi, i reclami devono contenere:

  • gli estremi del ricorrente
  • i motivi del reclamo
  • la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione del cliente.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, salvo il termine di 90 giorni per i reclami aventi ad oggetto servizi e attività di investimento.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi al Conciliatore Bancario oppure all'Arbitro Bancario Finanziario, cone le modalità descritte nel seguito.

Conciliatore Bancario

La Banca aderisce al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, anche ai sensi della legge 262 del 28/12/2005.
Attraverso il Conciliatore sono messe a disposizione della clientela le seguenti procedure:

  • Ombudsman-Giurì Bancario: organismo collegiale che ha il compito di dirimere le controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento, secondo il Regolamento di seguito allegato, disponibile anche presso le Filiali della Banca. Per attivare la procedura l’interessato presenta un ricorso all’Ombudsman – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it – al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma.
  • Conciliazione bancaria per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. La procedura, disciplinata dal Regolamento di seguito allegato, è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti nella controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio. Per attivare la procedura l’interessato presenta un’istanza di conciliazione al Conciliatore BancarioFinanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L’istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma.

Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.conciliatorebancario.it

Arbitro Bancario Finanziario

(Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari)

Si avverte la clientela che la Banca d’Italia ha emanato le disposizioni sul nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari che possono insorgere con la clientela. Il sistema, denominato "Arbitro Bancario Finanziario" o "ABF", è costituito da tre collegi giudicanti (con sedi a Milano, Roma e Napoli), supportati da segreterie tecniche insediate presso la Banca d’Italia. La nuova procedura è finalizzata alla risoluzione della questione insorta tra cliente e Banca attraverso una decisione emanata dal Collegio giudicante, ferma restando per entrambe le parti la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria o ad ogni alto mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi. Il sistema descritto può applicarsi alle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, con l’esclusione dei servizi di investimento, per i quali prosegue la propria attività l’Ombudsman-Giurì bancario, gestito dal Conciliatore BancarioFinanziario.

L’arbitro può decidere su:

  • tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:
    • fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
    • senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).

L'arbitro non può decidere su:

  • Controversie che riguardano servizi e attività di investimento quali ad esempio la compravendita di azioni e obbligazioni ovvero le operazioni in strumenti finanziari derivati, che sono di competenza del sistema di conciliazione e arbitrato della Consob.
  • Controversie che riguardano beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo oppure le forniture connesse a operazioni di factoring. Ad esempio, nel caso del leasing o del prestito per l’acquisto di un bene, l’Arbitro non decide sui difetti del bene oggetto del contratto.
  • Controversie già all’esame dell’autorità giudiziaria, di arbitri o di conciliatori. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine.
  • Controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007. A partire dal 1° Luglio 2012 non potranno più essere sottoposte controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.

Per accedere alla procedura, il cliente, chiaramente identificato, deve preventivamente presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, da inoltrarsi esclusivamente in forma scritta (es. lettera, fax o e-mail); nel caso in cui non sia soddisfatto della risposta data della Banca, o non la abbia ricevuta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, il cliente può presentare un ricorso al Collegio giudicante competente in base al suo domicilio. Il ricorso è gratuito salvo il versamento di un importo pari ad € 20,00= per contributo alle spese, rimborsate dalla Banca nel caso di accoglimento dell’istanza, anche parziale.

Comunichiamo che la Banca ha aderito al sistema descritto.

Il Ricorso può essere inoltrato:

  • per posta, via fax o con posta elettronica certificata (PEC), alla Segreteria tecnica competente o a tutte le Filiali della Banca d’Italia;
  • a mano, presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, che lo inviano alla Segreteria tecnica competente.

Gli indirizzi sono i seguenti:

Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5
20123 Milano
Telefono: 02 724241

Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Telefono: 06 47921

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napoli
Telefono: 081 7975111

Di seguito viene allegata la GUIDA PRATICA per conoscere in dettaglio l’Arbitro Bancario Finanziario, e per capire come tutelare i propri diritti. Il cliente ha il diritto di avere a disposizione la copia della Guida presso le Filiali della Banca, e portarla con sé. Ricordiamo infine che è sempre possibile il ricorso alla procedura di conciliazione gestita dal Conciliatore BancarioFinanziario, sopra descritta, volta a porre fine alle controversie mediante il raggiungimento di un accordo fra le parti.
Si evidenzia che la banca d'Italia ha inoltre pubblicato il seguente Avvio per gli utenti:

Le disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario – ABF sono state modificate dalla Banca d’Italia per tener conto del nuovo regime della mediazione obbligatoria e delle indicazioni emerse dai primi due anni di operatività del Sistema stragiudiziale (Provvedimento del 12.12.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 294 del 19.12.2011).
Il testo delle nuove disposizioni è consultabile sui siti web http://www.bancaditalia.it e http://www.arbitrobancariofinanziario.it insieme alla relazione illustrativa e al resoconto della consultazione pubblica, che spiegano gli obiettivi dell’intervento di revisione e i suoi principali contenuti.
Le novità introdotte - riguardanti aspetti dell’avvio e dello svolgimento della procedura di ricorso e del funzionamento dell’Organo decidente - entreranno in vigore già dal 1° gennaio 2012.
Il testo della Guida pratica e il modulo per la presentazione dei ricorsi, così come i contenuti del sito web dell'ABF, saranno quanto prima aggiornati alla nuova disciplina.
Fino a tale aggiornamento, i ricorsi potranno essere redatti utilizzando la modulistica oggi disponibile.
Per quanto riguarda la presentazione dei ricorsi si richiama l’attenzione, in particolare, sulle seguenti novità:
* qualora il ricorrente non abbia trasmesso copia del ricorso all’intermediario, vi provvederà tempestivamente la Segreteria tecnica;
* le controdeduzioni trasmesse dall’intermediario saranno sempre inviate dalla Segreteria tecnica al ricorrente e non soltanto quando questi ne abbia fatto richiesta in sede di ricorso.
E’ stata altresì modificata la competenza temporale dell’ABF: a partire dal 1° luglio 2012 non potranno più essere sottoposte controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.

Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.arbitrobancariofinanziario.it

RENDICONTO SULL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI – ANNO 2011

Come previsto dalla Sezione XI delle Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 20 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", nel seguente prospetto è riportato il rendiconto annuale sull’attività di gestione dei reclami pervenuti nel 2010, in materia diversa dalla prestazione dei servizi di investimento, per tipologia di servizio/prodotto.

In totale sono stati presentati n. 5 reclami, di cui 1 risolto a favore del cliente; i reclami sono stati presentati da clienti consumatori o microimprese.

Tipologia di prodotto o servizio Composti a favore dei clienti Definiti non a favore dei clienti
Assegni01
Bonifici02
Servizi Incassi e pagamenti10
Mutui01


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