BPF informa

05/01/2010 - Novità introdotte dalla Direttiva Europea 2007/64/CE sui servizi di pagamento (PSD)

Si avvisa la gentile clientela che in data 28 Ottobre 2009 il Governo ha approvato lo schema del decreto legislativo che recepirà la Direttiva sui servizi di pagamento (c.d. P.S.D.), ulteriore passo verso la realizzazione dell’Area Unica dei pagamenti in Euro. Il Governo ha poi trasmesso tale schema al Parlamento affinché siano espressi i pareri delle due camere; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, il decreto sarà emanato anche in assenza di tali pareri. Pertanto, alla data, non vi possono essere certezze circa il contenuto delle disposizioni che entreranno in vigore in tema di bonifici e, più in generale, di pagamenti; avvertiamo inoltre che lo schema indica nel 3 Maggio 2010 la data di partenza per quanto riguarda gli addebiti diretti e gli incassi (RID, Ri.Ba. etc), ma anche questa data potrebbe essere modificata nel testo definitivo del provvedimento. Di seguito elenchiamo le principali novità introdotte dalla normativa europea, rinviando a successive comunicazioni ed al ns. sito internet (sezione BPF Informa) non appena entrata in vigore la normativa italiana.
  • Tempi d’esecuzione certi: i bonifici nazionali e i bonifici da e verso i paesi UE avranno tempi certi di esecuzione; in particolare, fino al 1° gennaio 2012 la Banca Popolare di Fondi potrà eseguire tali operazioni entro 3 giornate lavorative; successivamente a tale data, saranno eseguite entro un giorno lavorativo.
  • Abolizione della “antergazione”: non sarà più possibile richiedere l’accredito di importi sul conto di un beneficiario con una data valuta retrodatata rispetto alla data di disposizione dell’ordine.
  • Impossibilità di esecuzione di bonifici domestici con valuta fissa beneficiario
  • Abolizione delle vecchie coordinate bancarie: il codice IBAN è già obbligatorio dal 1/1/08 per i bonifici nazionali; non sarà possibile eseguire tali operazioni con le vecchie coordinate bancarie, neanche con l’addebito di una penale aggiuntiva.
  • Disponibilità degli importi e data valuta: per gli importi ricevuti da altra banca, la data di disponibilità e la data valuta applicata al conto corrente beneficiario coincideranno sempre con la data in cui è avvenuto l'accredito degli importi sul conto della banca.
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