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12/02/2010 - Piano Famiglie ABI: Sospensione delle rate del mutuo

La Banca Popolare di Fondi, da sempre attenta alle problematiche economiche che hanno gravi ripercussioni sul tessuto sociale del nostro territorio, ha deliberato l’adesione della banca al “Piano Famiglie” dell’ABI, le cui principali caratteristiche sono di seguito riportate:


  1. Ambito di applicazione dell'intervento:
    • Mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali, destinati all’acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale, erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (per singolo mutuatario), per un importo non superiore a 150 mila euro. Sono esclusi i mutui: a) con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso; b) con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni, qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli che consentono di far scattare la sospensione dell’ammortamento; c) di durata contrattuale originaria inferiore ai 5 anni; d) che fruiscono di agevolazioni pubbliche; e) a tasso variabile, rata fissa, durata variabile; f) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al successivo punto 4.
  2. Caratteristiche dell'intervento
    • Sospensione, previa richiesta del cliente, per 12 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate dei mutui, al verificarsi di specifici eventi. Nel periodo di sospensione sono ricompresse anche le eventuali rate scadute e non pagate;
    • La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste (resta fermo il periodo di sospensione pari a 12 mesi);
    • Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che sono rimborsati a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità), per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario;
    • Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
    • Il cliente può, in qualsiasi momento, richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento;
    • La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione;
    • La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
  3. Presentazione della richiesta di sospensione
    • La richiesta va sottoscritta da tutti i contestatari del mutuo di cui al precedente punto 1., ovvero agli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.
  4. Eventi che determinano l'avvio della sospensione e che si verificano con riferimento almeno ad uno dei contestatari
    • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
    • Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n.3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
    • Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
    • Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG o CIGS).
  5. Arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione
    • Dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010;
  6. Arco temporale entro il quale il cliente può richiedere l'avvio della sospensione
    • Dal 1 febbraio 2010 al 31 gennaio 2011;
  7. Modalità di richiesta di sospensione da parte del cliente
    • Compilazione dell'apposito modulo ( Fac simile modulo) da parte del cliente e relativa presentazione presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto di finanziamento;
    • Documenti da allegare alla richiesta:
      • Per gli eventi di cui al precedente punto 4. primo e secondo bullet (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3, c.p.c.), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento, lettera di dimissioni), nonché copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 21/04/2000, n. 181;
      • Per l'evento morte, il relativo certificato;
      • Per l'evento di non autosufficienza, il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio, che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 05/02/1992, n. 104), ovvero invalido civile (dall'80% al 100%);
      • Per gli eventi di cui al punto 4. ultimo bullet, idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificato del datore di lavoro, richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito);
      • Sottoscrizione dell'eventuale terzo garante, a titolo personale, di una dichiarazione di mantenimento delle garanzie pure in presenza della sospensione; ovvero la sottoscrizione, da parte di eventuali terzi datori di ipoteca, di una dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito;
      • Documentazione comprovante l'ultimo reddito imponibile delle persone intestatarie del mutuo.

Di norma entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa della documentazione richiesta, sarà nostra cura comunicare al cliente il diniego a causa della insussistenza dei requisiti previsti per accedere al beneficio della sospensione, restando inteso che in assenza di comunicazione, nei termini anzidetti, la domanda si intenderà accolta.

Le Filiali restano a disposizione della clientela per qualsiasi ulteriore chiarimento.

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