Parti correlate
La Banca Popolare di Fondi Soc. Coop., in attuazione di quanto previsto dalla Consob (Commissione Nazionale per le Società e al Borsa) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, nonché dalla vigente normativa della Banca d'Italia in materia, ha adottato il “Regolamento delle Operazioni con parti correlate”.
Il documento, in conformità alla normativa sopra indicata, disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.
Per parti correlate si intendono:
- I Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca.
La definizione comprende, in particolare, gli amministratori sia esecutivi che non esecutivi, i sindaci effettivi, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale; - Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
Si considerano "stretti familiari" di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca. Al riguardo si presumono "stretti familiari": i parenti fino al secondo grado, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio di una parte correlata nonché i figli di quest’ultimo. - Le entità nella quale uno dei dirigenti con responsabilità strategiche o uno stretto familiare di tali soggetti eserciti un'influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
- Le società o imprese, anche costituite in forma non societaria, su cui la Banca sia in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole;
- I soggetti che partecipino con la Banca ad un accordo contrattuale con il quale è intrapresa una attività economica sottoposta a controllo congiunto ("joint venture").
In particolare, non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento:
- le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Banca, a parità di condizioni;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza;
- le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, già disciplinati dal documento sulle politiche di remunerazione della Banca approvato dall'Assemblea dei Soci in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sul governo societario.
Sono inoltre previste deroghe nel caso di operazioni relative ad obbligazioni degli esponenti bancari, cui si applica la normativa dettata dall’articolo 136 del Testo Unico Bancario, nonché la relativa regolamentazione della Banca d’Italia.
Il Regolamento non si applica, altresì:
- alle operazioni di importo esiguo, per tali identificandosi quelle il cui controvalore non sia superiore a € 250.000 e allo 0,01% del patrimonio di vigilanza della Banca;
- alle operazioni ordinarie, per tali intendendosi le operazioni effettuate a condizioni standard o di mercato, non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. o dello statuto sociale che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nella ordinaria operatività della Banca;
- alle operazioni urgenti, se consentito dallo Statuto.
Per le operazioni ricadenti nell’ambito di applicazione del Regolamento, sono dettate le procedure da seguire nella fase predeliberativa, in quella deliberativa, ed i relativi obblighi informativi.
